Art. 2.

      1. L'esercizio della professione di agente di spettacolo, definita ai sensi dell'articolo 1, è consentito previa iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 3.
      2. L'iscrizione all'albo professionale comporta il pagamento di un contributo determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la cui mancata corresponsione importa la decadenza dall'iscrizione medesima.